Manuale di istruzione (Parte V)

CONTRATTI

Il Contratto è un negozio giuridico bilaterale, cioè un accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Requisiti di esso sono: l'oggetto, l'accordo fra le parti (volontà), le norme che lo riguardano (forma), la causa.
I contratti amministrativi possono distinguersi, in base ad un criterio economico e finanziario in :

ATTIVI = quelli che producono riscossioni per lo Stato ------ (Esempio vendita).
PASSIVI = quelli che danno origine a spesa da parte dello Stato ----- (Esempio:acquisto).
Per l'art. 3 della legge C.G.S e 27 del Regolamento tutti i contratti dello Stato che importano un'entrata e una spesa devono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che lo Stato nel suo interesse, o per motivi da esporsi nel decreto di approvazione del contratto, non intenda seguire via diversa.
Le forme di pubblici incanti consistono nelle aste pubbliche, licitazioni private, appalto concorso, trattativa privata.
La prima forma è da ritenersi la norma, mentre le altre forme devono considerarsi eccezzionali.
Altre forme di esecuzione di atti di gestione, che si attuano qualora l'amministrazione lo ritenga conveniente e opportuno, sono la gestione delle spese in economia e i lavori in economia e a cottimo.
APPROVAZIONE DEI CONTRATTI


I contratti sono approvati con decreti emessi dai Ministeri competenti.

Il funzionario che ha stipulato il contratto non può essere delegato ad approvare il contratto, tranne nel caso in cui si tratti di oggetti che, per loro natura e per il luogo in cui si effettua la vendita, debbano essere consegnati immediatamente all'acquirente.
In questo caso, Il Ministero con decreto ( che nel caso in cui l'importo supera L. 1.200.000 viene registrato alla Corte dei Conti ) dà facoltà al funzionario che ha presieduto l'asta di approvare e rendere inseguibile il contratto. I Ministri e le autorità delegate per l'approvazione dei contratti verificano la regolarità della stipulazione, le clausole prestabilite ecc. I decreti ministeriali di approvazione devono contenere le seguenti indicazioni:

1) Data del contratto.
2) Nome e cognome della ditta contraente.
3) L'oggetto del contratto.
4) La somma che riguarda il contratto.
5) Il capitolo del bilancio al quale deve imputarsi l'entrata o la spesa che deriva dal contratto.

Per l'approvazione dei contratti è chiesto preventivamente il parere del Consiglio di Stato:

1) Per valori superiori ai 18.000.0000, nei pubblici incanti;
2) Per valori superiori ai 9.000.000, nelle licitazioni private;
3) Per valori superiori a 4.5000.000, nelle trattative private;
4) Per valori superiori a 1.800.000, nei servizi di economia;

Questi valori sono stati modificati, per quanto riguarda i servizi antincendi, dagli art. 5 e 7 della legge 13-5-1961 n. 469 nei seguenti importi rispettivi:

1) L. 60.000.000------
2) L. 30.0000.000-----
3) L. 15.000.000----
4) L. 3.000.000---

Si noti che, per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato, il Ministro ( o l'autorità delegata per l'approvazione) può negare l'approvazione ai contratti anche se riconosciuti regolari.
In ogni caso gli atti di aggiudicazione definitiva e i contratti non sono obbligatori per la Pubblica Amministrazione se non dopo la regolare approvazione.
Tuttavia a garanzia degli interessi del contraente l'art. 144 del Reg. C. G. S. dispone che, quando nel capitolato è stabilito il termine per l'approvazione, se entro questo termine non viene emesso il decreto di approvazione, il contraente ha il diritto di essere liberato da ogni suo impegno. In tal caso il contraente deve notificare la sua volontà di sciogliere l'impegno contrattuale ed in conseguenza rinuncia a priori alla pretesa di compensi per danni. Ovviamente se un decreto di approvazione del contratto viene perfezionato prima che pervenga all'Amministrazione la notifica di scioglimento degli impegni contrattattuali da parte del contraente, questi non è ritenuto sciolto dagli impegni contrattuali e la notifica è priva di efficacia giuridica. I decreti di approvazione dei contratti vengono trasmessi alla Ragionieria Centrale, alla Corte dei Conti ( se l'importo supera le lire 1.200.000) per l'esame, il riscontro contabile e le registrazioni di loro competenza.

ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Dopo che i contratti sono stati approvati e quando richiesto, siano registrati alla Corte dei Conti ( per l'importo superiore alle lire 1.200.000), l'Amministrazione provvede alla loro esecuzione.
Le norme di esecuzione sono contenute nei:

--Capitolati generali;
---Capitolati speciali.

Col primo vengono fissate le norme di carattere generale concernenti la natura contrattuale, mentre in quello speciale si stabiliscono le cautele di assistenza, vigilanza, direzione per la buona esecuzione del contratto, dei trasporti o lavori, le sanzioni nel caso di ritardo di consegne ecc.
Le persone addette alla direzione dei lavori e alla vigilanza non possono fare aggiunte o altre variazioni ai contratti, però debbono darne comunizazione all'autorità e al Ministero da cui dipendono per i provvedimenti del caso. Se si verifica un aumento o diminuizione dei lavori oltre un quinto del prezzo di appalto, l'appaltatore ha il diritto alla risoluzione del contratto e, se non si avvale di questo diritto, si assoggetta a tale aumento o diminuizione, salvo clausole specifiche.

COLLAUDO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

Non sono ammessi pagamenti rateali in relazione a lavori effettuati per conto della Pubblica Amministrazione.
I pagamenti vengono eseguiti in base a stati di avanzamento del lavoro portato a termine.I regolamenti speciali determinano le modalità e la documentazione necessaria per la esecuzione dei pagamenti.
I collaudi sono parziali ( per lavori in base agli stati di avanzamento) e collaudi finali. Essi sono eseguiti da agenti dell'Amministrazione cui rigurda la spesa. I collaudi non possono essere eseguiti dalla stessa persona che ha diretto o sorvegliato i lavori. Per la liquidazione e pagamento delle forniture è necessario che le fatture relative siano corredate da certificati di collaudo. Tale obbligo si richiede anche per l'acquisto di merce pronta.

ENTRATE E SPESE - AMMINISTRAZIONE STATALE

Lo stato per conseguire i propri scopi, ha bisogno di sostenere delle spese e, in relazione ad esse deve procurarsi delle entrare con le quali far fronte alle stesse.
A differenza delle aziende private, in conformità di quanto è stato precedentemente esposto, lo Stato deve procacciarsi le entrate sufficienti a sostenere le proprie spese e non di più, per cui il bilancio fra entrate e spese dovrebbe presentare sempre il paraggio, cioè entrate uguali a spese. Cosicchè è sommamente importante stabilire , da parte dello Stato, un programma dei compiti da svolgere e quindi delle esigenze che essi comportano, per stabilire sia le spese che le entrate che devono fronteggiarle.
Questo programma di spese e di entrate costituisce il bilancio dello Stato.
Per comprendere l'importanza di questo atto fondamentale dell'attività finanziaria dello Stato, basti pensare al riflesso che esso ha su tutta l'economia della Nazione, sia per quanto si riferisce all'opportunità di sostenere le spese e alle modalità di erogazione delle stesse, sia alla incidenza sul reddito nazionale dei cittadini, i quali forniscono, i mezzi nella quasi totalità, per far fronte alle spese dello Stato.

Le entrate dello Stato si distinguono in:

1) Redditi patrimoniali;
2) Prodotti netti di aziende e di gestioni autonome;
3) Proventi dei monopoli;
4) Vendita di beni immobili;
5) Tasse e contributi (corrispettivi che il cittadinbo paga per un servizio richiesto allo Stato ( esempio Tasse scolastiche).;
6) Imposte - Quanro il cittadino corrisponde allo Stato in relazione alla sua capacità contributiva ( cioè in relazione alle sue disponibilità del reddito netto).
7) Contributi ( corrispettivo per il vantaggio che il cittadino gode per effetto di una spesa, opera pubblica, strade.

Le entrate dal n. 1 al n. 4 diconsi extra-tributarie, le altre diconsi tributarie.
Le entrate si formano attraverso tre stadi:

1) accertamento;
2) riscossione;
3) versamento.

L'accertamento si ha quando lo Stato definisce il diritto alla riscossione delle entrate. ( ruolo di R. M. di I.C. ecc) incassa le entrate.
Il versamento, che conclude il procedimento, si ha quando l'agente riscuotitore versa nelle casse dello Stato (tesoreria).
E' evidente che lo stadio più delicato è quello dell'accertamento che fa sorgere il diritto a percepire le entrate.
Le spese passano per i seguenti stadi:

Impegno--- l'atto con cui sorge l'obbligo di fare una spesa.
Liquidazione ---- l'operazione con la quale viene accertato l'importo della spesa impegnata e il suo creditore.
Pagamento ---- si ha quando la spesa viene materialmente eseguita.

Le spese, vengono seconda la recente legge 1 marzo 1964 numero 62, distinte per:

1--- Titoli-- che si dividono in spese correnti e sopese in conto capitale. Esse, in linea di massa, corrispondono rispettivamente al concetto di spese effettive, cioè spese che comportano solo trasformazione degli elementi patrimoniali.

2--- Sezioni ---secondo gli scopi, la natura dei servizi ( sicurezza pubblica; Amministrazione generale ecc..).

3--- Rubriche--- secondo una più dettagliata specificazione dei servizi, che grosso modo, si identificano con la competenza delle Direzioni Generali nei vari Ministeri stessi -- Direzione Generale di P. S. ---Direzione Generale Protezione Civile Servizi Anticendi.

4--Categorie--- in relazione alla distinzione delle spese secondo la loro natura: spese per personale attività di servizio, in quiescenza, acquisto di beni e servizi ecc...

5--- Capitoli---- per effetto di una ulteriore distinzione delle spese secondo una più dettagliata analisi economica ( stipendi, pensioni, acquisti di cancelleria, materiale ecc...).


In relazione alla suddetta suddivisione, le spese vengono distinte sia ai fini della impostazione di bilancio che delle gestioni dello stesso, secondo un quadro di classificazione funzionale ed economica, che ha per fine la rappresentazione dei costi dei servizi per un verso, e per l'altro, la incidenza di essa sullo stato patrimoniale degli enti pubblici statali e quindi, in definitiva dello Stato.
Le spese oltrechè suddividersi, come per le entrate, in relazione alla struttura del bilancio avuto riguardo alla natura degli atti dai quali hanno origine vengono distinte, sulla base dell'impegno nei seguenti gruppi:
Legislative -- Aventi origine da norme di leggi, siano esse spese ordinarie o straordinarie.
Contrattuali--- Derivanti da contratti.
Amministrative--- Che hanno origine dall'esigenza del funzionamento degli organi dello Stato, in esse comprese, le spese d'ordine, per la realizzazione delle entrate.
Giudiziarie---Nascenti in forza di sentenze passate in giudicato, o di atti giudiziari.
Gli impegni di spese possono, di regola, riferirsi solo all'esercizio in corso, salvo si tratti di spese straordinarie ripartite in più esercizi; spese impegnate per la contabilità del servizio a carico dell'esercizio successivo; spese per affitti, per i quali l' < Occorre distinguere gli impegni provvisori, derivanti da procedimenti non ultimati, da quelli definitivi dai quali soltanto nasce l'obbligo giuridico della spesa ( impegno perfetto). Con la liquidazione viene accertato l'importo della spesa e il suo creditore. E' insito nella stessa l'ammissione a pagamento solo a volte formalmente espressa, l'autorizzazione, cioè, ad emettere l'ordine di pagamento. Alla liquidazione segue l'emissione del titolo di spesa e il suo pagamento al creditore da parte della Tesoreria dello Stato. Le modalità di pagamento delle spese assumono forme normali e speciali. Le prime consistono nel mandato direttto a favore del creditore e l'ordine di accreditamento a favore dei funzionari delegati. L'amministrazione centrale emette mandati individuali (crediti singoli) o mandati collettivi (crediti collettivi) dietro liquidazione diretta della spesa da parte della stessa amministrazione centrale. I mandati diretti vanno soggetti al preventivo visto della Ragioneria Centrale e alla registrazione della Corte dei Conti. Gli ordini di accreditamento ai funzionari delegati vanno soggetti agli stessi controlli dei mandati diretti.
I funzionari delegati dispongono i pagamenti con titoli intestati ai creditori (ordinativi) oppure, entro i limiti autorizzati prelevano, mediante buoni a loro nome, somme per i pagamenti da eseguire in contanti. Il Comandante delle Scuole Anticendi, il Direttore del Centro Studi ed Esperienze, i Comandanti Provinciali, a termini dell'articoloi 12 della L. 13-5-1961 n. 469, in qualità di funzionari delegati provvedono alla gestione del comando e dell'ufficio da loro diretto, in base ad ordini di accreditamento che l'Amministrazione Centrale dell'interno emette in loro favore sui capitoli dello stato di previsione del Ministero, concernenti i servizi antincendi. Gli ordini di accreditamento sono emessi generalmente per trimestri, e per tali periodi vengono prodotti in rendiconti a discarico delle somme prelevate dagli accreditamenti stessi.
Le spese in economia da parte dei predetti funzionari delegati sono autorizzate, in deroga, all'art. 8 della legge di contabilità di Stato, fino a tre milioni; oltre il predetto importo le spese devono effettuarsi a mezzo di contratti, nei modi e nelle forme avanti indicate.

Forme speciali di pagamento assumono le spese fisse, mediante ruoli, le spese per vincite al lotto o lotterie, le spese del debito pubblico ecc.. i mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento ecc ecc. possono essere estinti, oltre che al pagamento in contanti, a richiesta degli interessati e a cura delle Tesorerie, nelle seguenti forme, da indicarsi sui titoli stessi:

1 ---Accreditamento in conto corrente postale a nome del creditore.
2--- Accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia a nome del creditore, o Filiali della stessa a favore di un Istituto di Credito designato dal creditore.
3--- Commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia non trasferibile a nome del creditore.
4--- Accreditamento in conto corrente a favore di un Istituto designato dal creditore.

Una recente disposizione ( L. 23-10-1962 n.1575 ) ha dato facoltà alle Tesorerie di commutare in vaglia della Banca d'Italia non trasferibili, intestati ai creditori, gli ordinativi di spesa individuali o collettivi -- tratti su ordine di accreditamento per pagamento stipendi, assegni fissi a carattere continuativo, pensioni ecc..la utilità di questo procedimento è notevole, nell'ambito del servizio Antincendi, pel pagamento delle integrazioni di pensioni. La contabilità è seguita sul mastrino ( mod. 26 CC), attraverso la cui registrazione deve essere possibile determinare in ogni momento della gestione, i seguenti elementi:

1---- accreditamenti;
2-----ordinativi di pagamento o buoni per prelevamenti in contanti emessi;
3-----somme utilizzate ( pagate);
4-----disponibilità presso la tesoreria;
5-----spese rendicontate.

RESIDUI


Rappresentano l'elemento di continuità della gestione finanziaria, e sono costituiti da tutte quelle partite di credito e di debito ( residui attivi e passivi) che, essendo state rispettivamente accertate o impegnate, non sono state riscosse o pagate nel corso dell'esercizio cui si riferiscono. I residui vengono accertati alla fine dell'esercizio finanziario a cura delle Ragionerie Centrali ed inscritti nel rendiconto generale dello Stato. Dopo il 31 gennaio il Ministero determina, con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei Conti, le somme che sono da conservare in conto residui per ogni capitolo del bilancio. Il Ministro, con proprio decreto, di concerto con quello del Tesoro, da registrarsi alla Corte dei Conti provvede, alla istituzione di capitoli aggiunti per le spese in conto residui degli esercizi precedenti, e per le quali non esiste nella competenza il corrispondente capitolo. I residui hanno origine o da entrate e spese accertate e per le quali non è stato emesso il titolo di riscossione o pagamento o quando il titolo, pur emesso, non è stata estinto. I residui passivi della parte ordinaria ( spese correnti) del bilancio dello Stato, debbono mantenersi nei bilanci dei due esercizi successivi a quello cui si riferiscono; quelli in conto capitale, vengono mantenuti fin quando permanga la necessità della spesa per la quale gli stanziamenti vennero istituiti, e in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Trascorsi tali termini, i residui sono perenti ai fini amministrativi. Solo i primi, però, possono riprodursi in capitoli speciali degli esercizi successivi. I residui attivi possono essere dichiarati insussistenti, perchè giuridicamente inesistenti, oppure, per insolvenza del debitore. I residui passivi, possono estinguersi, oltre che a seguito del pagamento, per perenzione, e per prescrizione ( stipendi, prescrizione entro 2 anni L. 2-6-1939 n. 739).


RENDICONTI

Come è stato detto più avanti i funzionari delegati rendono, in linea di massima trimestralmente, i rendiconti delle spese sostenute con i fondi accreditati. Tali rendiconti, da non confondersi con il rendiconto generale dello Stato e coi rendidonti delle aziende speciali, debbono distinguersi in amministrativi e giudiziari. I primi, forniscono gli elementi tecnici e giuridici relativi alle spese effettuate per conto dello Stato per trarne le prove della regolarità della gestione e quindi, del discarico delle somme in esse comprese. Forniscono, per altro, gli elementi da parte degli organi minori, per la tenuta delle scritture degli organi centrali e la formazione del rendiconto generale dello Stato. Alla resa di tali conti sono tenuti tutti gli ordinatori di spesa. I rendiconti giudiziali, invece , sono contabilità di consegna e di riconsegna soggette a revisione giudiziale, cui sono tenuti, in quanto consegnatari, tutti gli agenti pubblici che assumano in carico denaro, valori, beni, diritti e azioni dello Stato.
Essi tendono ad accertare le responsabilità patrimoniali dei gestori e servono di base ai giudizi del magistrato contabile. I funzionari delegati dai servizi antincendi sono tenuti alla presentazione dei rendiconti amministrativi e, i consegnatari dei beni dello Stato, sono tenuti alla resa dei conti giudiziali. Tale obbligo è, peraltro, sancito pel carico e discarico di modelli concernenti le variazioni degli inventari. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme prelevate in proprio sulle aperture di credito disposte a loro nome. Essi devono limitare tali prelevamenti alle sole somme occorrenti per i pagamenti che non sia possibile disporre mediante ordinativi ai creditori. E' vietato il deposito da parte dei funzionari delle somme prelevate su proprio conto corrente postale o su istituti di credito, tranne il caso, specificamente autorizzato in cui i funzionari non siano residenti nel luogo ove si trova lo stabilimento dove sono accreditati i fondi. I funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere dei danni che derivano all' Amministrazione per loro colpa o negligenza o per l'ìnnosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuiti. Trattasi, naturalmente, di responsabilità amministrative. Non è escluso che il funzionario delegato possa incorrere in responsabilità contabile; qualora, ad esempio, il Comandante Provinciale VV. FF. amministri o destini denaro provenienti dai servizi a pagamento, in maniera difforme dalle modalità stabilite dalle disposizioni di legge o regolamenti in vigore. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la gestione, i funzionari delegati dovranno poi inviare in doppio esemplare alla Ragioneria delle rispettive Amministrazioni Centrali, gli elenchi delle spese correnti, insoddisfatte al 31 gennaio, per conto dell'esercizio scaduto.


MAGAZZINO

Tutto il materiale, macchine, attrezzi, oggetti di vestiario, casermaggio , beni di consumo di varia natura che pervengono alle Scuole Centrali Antincendi, al Centro Studi ed Esperienze, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Pordenone, testè istituito, devono essere oggetto di scritture che valgano a dimostrarne la provenienza, la modalità di acquisizione ( trasferimento o acquisti), l'impiego.
Viceversa, dev'essere contabilizzato lo stesso materiale che per motivi opposti viene a sottrarsi alla dotazione dei suddetti Comandi o Direzione. All'uopo, deve tenersi presente la esigenza insopprimibile che ogni acquisizione deve importare delle scritture di carico con le quali deve dimostrarsi il valore del bene, il locale dove viene depositato, e, cosa più importante, il responsabile della sua conservazione ed impiego (consegnatario). La perdita dei beni, invece, comporta scritture che dimostrino Esse, in prosieguo con l'emanazione del regolamento di amminisponsabile dell'impiego. Ad esempio, il caso del carico si verifica con l'acquisto di vestiario che dà luogo ad un carico di magazzino.
Il secondo caso (impiego) si verifica allorchè i capi di vestiario vengono distribuiti al personale, il quale è responsabile del vestiario stesso e che ha l'obbligo di curarne la conservazione. Tale consegna comporta il discarico di magazzino anche ai fini della responsabilità. Le esigenze precedentemente riassunte vengono soddisfatte da una serie di adempimenti e di scritture alle quali è indispensabile attendere con la massima diligenza e semplicità e che rispondono, almeno per ora, alle scritture tradizionali dei predetti Comandi. Esse, in prosieguo con l'emanazione del regolamento di amministrazione e di contabilità, previsto dall'articolo 109 della legge 13-5-1961, n. 469, saranno integrate e adeguate alle norme di contabilità generale dello Stato. Le scritture fondamentali obbligatorie per soddisfare le predette esigenze sono le seguenti:

1) Buoni di carico che debbono redigersi per ogni acquisizione di beni. Tale atto firmato dal Comandante o direttore e dal consegnatario incaricato, deve corredare gli atti di pagamento per l'acquisto o quello di trasferimento nel caso di oggetti provenienti da altro Comando.

2) Buoni di scarico che devono redigersi per ogni trasferimento del bene.

3) Giornale di entrata e di uscita dei beni mobili le cui scritture devono coincidere con i buoni emessi, sia per quantità che per valore.

4) Schede di magazzino, in relazione alle singole specie di macchine e di materiale, distinti secondo la classificazione tradizionale di tutti i beni dei Servizi Antincendi.

Tali schede debbono riferirsi ai beni inventariabili --- cioè ai beni cosidetti durevoli.
Le scritture sulle schede di magazzino devono seguire costantemente il movimento dei beni cui si riferiscono in modo da poter fornire, a seguito di ogni operazione, i seguenti dati:

a) carico;
b) discarico;
c) giacenza.

Tali schede devono essere periodicamente, in genere, annualmente e ad ogni passaggio di gestione tra funzionari, delegati, chiuse, rimandando a nuovo le risultanze di tali chiusure. A fine d'anno, in base alle risultanze di tali schede , devono compilarsi le variazioni dell'inventario. In concomitanza e ad integrazione delle precedenti scritture, i Comandi dovranno cuare tutte le contabilità che si riferiscono ai beni di consumo. Per essi dovranno apprestarsi scritture idonee ad individuare le responsabilità derivanti dalla consegna del predetto materiale ai dirigenti responsabili dei lavoratori, officine, cucine ecc.., i quali debbono peraltro, a loro discarico, curare documenti di impiego del predetto materiale mediante le note di lavorazione per i laboratori e le officine e mediante i consumi desumibili dalle giornaliere di mensa per i generi commestibili. Particolari scritture dovranno seguire la gestione dei carburanti e lubrificanti. Per essi, il carico deve risultare dai soliti buoni di carico da redigersi all'atto della consegna della merce da parte dei fornitori, con scritturazione da parte del consegnatario, sia nel giornale che nel registro dei carburanti. Il discarico sul giornale, deve effettuarsi contemporaneamente al carico, all'atto della immissione nel distributore o consegna all'incaricato del carburante. Il successivo rifornimento dei singoli mezzi, comporterà il discarico periodico, in genere quotidiano, del carburante utilizzato per ogni automezzo, aeromobile o natante, sul registro dei carburanti o lubrificanti. I consumi trovano riscontri nei rapportini dei libretti macchina, nonchè nelle statistiche delle forniture dei lubrificanti.

MENSA

Com'è noto l'art. 82 della legge 13 maggio 1961, n. 469 dispone che i << sottufficiali, vigili scelti e vigili, nei turni di servizio per 24 ore continuative, partecipano gratuitamente alla mensa del Corpo>>.
L'organizzazione delle mense presso il Comando delle Scuole Centrali Antincendi, i Comandi Provinciali VV. Fuoco, i distaccamento e posti di vigilanza VV. FF., comporta una serie di scritture che, adeguandosi alle esigenze amministrative e di controllo della pubblica amministrazione, ha formato oggetto di specifiche norme regolamentari in corso di perfezionamento.
Tali scritture riguardano le varie fasi della gestione delle mense.

1. Fornitura dei generi di vitto.
2. Consumo dei generi di vitto rapportati alla presenza dei partecipanti alla mensa e riscontro periodico tra consumi e parti.
3. Rendiconto delle spese.

A tali esigenze corrisponde la compilazione degli atti di seguito indicati e la tenuta delle seguenti scritture:

A. Buoni di acquisto e di prelevamento per la forniture in base a contratto o presso i magazzini della sussistenza militare.
B. Giornaliera di mensa con le seguenti indicazioni:

I. Delle presenze alla mensa;
II. Della qualità e quantità dei generi, in base alla tabella dietetica e alle presenze;
III. Del costo dei generi, distinto secondo le modalità di pagamento ( in contanti o mediante rilascio buoni):
IV. Del rapporto tra il costo dei generi di vitto e del combustibile per la cottura dei pasti e l'importo a disposizione in base alla presunta quota pro-capitale.

C. Giornale di carico e di scarico al magazzino viveri. E' auspicabile che nel magazzino viveri siano giacenti solo i generi di agevole conservazione, facilmente divisibili, e il cui acquisto all'ingrosso importi evidenti motivi di convenienza.

D. Situazione mensile delle presenze.

E. Rendiconti amministrativi trimestrali della spesa, tenuto conto degli accreditamenti avuti per lo scopo.

Scritture interne garentiranno e controlleranno la regolarità dei prelevamenti dei generi alla caserma centrale, degli acquisti in loco e dei consumi dei distaccamenti e dei posti di vigilanza. All'uopo, vengono compilati buoni di prelevamento, giornaliera di presenza, riepiloghi periodici delle presenze e dei consumi.
Speciale contabilità è prevista per le partecipazioni a pagamento alla mensa, autorizzate per i casi specicamente indicati nel regolamento più volte richiamato. I rendiconti trimestrali dovranno compilarsi dagli uffici della Caserma Centale ed essere comprensivi delle spese sostenute dai distaccamenti e dai posti di vigilanza dipendenti.